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Regolamento dei Servizi e del Personale

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Allegato al regolamento dei Servizi e del personale ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento medesimo (Approvata dall'Ufficio di Presidenza il 29 gennaio 1992 e resa esecutiva con D.P. n. 2512 del 17 febbraio 1992, comprensiva delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 74 del 6 novembre 1997, resa esecutiva con D.P. n. 652 del 12 novembre 1997, con la deliberazione n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, con la deliberazione n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003, e con la deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011).

  • Art. 2

    (Determinazione delle piante organiche del rapporto di impiego a tempo parziale)

    1. Il contingente di unità di personale da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 7 non può superare complessivamente il dodici per cento della consistenza organica di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno di ciascuna qualifica professionale per la quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente accordo.(1)
    1. - bis. Qualora, a seguito dell'applicazione della disciplina prevista dal comma 1, il contingente ivi indicato non risulti interamente assegnato, i posti non coperti potranno essere ripartiti tra le qualifiche professionali per le quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro, in proporzione alla loro consistenza organica, anche in deroga al limite del dodici per cento individuato dalla disciplina medesima. In tal caso il numero dei posti assegnati a ciascuna qualifica professionale non potrà comunque superare il sedici per cento della consistenza organica di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno di ciascuna qualifica professionale per la quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro.(2)
    1. - ter. Il contingente, determinato ai sensi dei commi 1 e 1- bis, è riservato, di norma, per due terzi a rapporti di lavoro con un orario di lavoro pari al settantacinque per cento e per un terzo a rapporti di lavoro con un orario di lavoro pari al cinquanta per cento di quello stabilito dal Regolamento dei Servizi e del personale per il rapporto di lavoro a tempo pieno.(3)
    2. Il contingente di unità di personale da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale per i motivi di cui al comma 5 dell'articolo 7 non può superare complessivamente l'uno per cento della consistenza organica dell'insieme del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno delle qualifiche professionali per le quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente accordo. Il contingente così determinato è riservato, di norma, per due terzi a rapporti di lavoro con un orario di lavoro pari al settantacinque per cento e per un terzo a rapporti di lavoro con un orario di lavoro pari al cinquanta per cento di quello stabilito dal Regolamento dei Servizi e del personale per il rapporto di lavoro a tempo pieno.(4)
    3. La determinazione dei contingenti di cui ai commi 1 e 2 è compiuta annualmente dall'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti, con riferimento all'anno immediatamente successivo, valutate le complessive esigenze di funzionalità e di efficienza.
    4. I contingenti determinati ai sensi dei commi 1 e 2 sono destinati al personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 7. I posti eventualmente non coperti dopo l'esperimento di tale procedura possono essere conferiti in corso d'anno, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, in caso di eccezionali e comprovate motivazioni del richiedente.
    Note:
    (1)Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003.
    (2)Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003.
    (3)Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003.
    (4)Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003.